Parte SECONDALibro VTitolo IX

Art. 420 sexies

Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.

In vigore dal 30 dic 2022
1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell', la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell'udienza, individuata ai sensi dell', comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza. 2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall' e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell', comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale. 3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2. 4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell', comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta. 5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell', comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli , si procede sempre ai sensi dell', comma 1, lettera a). 6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonché comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-420-sexies

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