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Art. 229
Comunicazioni relative alle operazioni peritali
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-229