Art. 229 · Comunicazioni relative alle operazioni peritali
Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo VI

Art. 229

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Comunicazioni relative alle operazioni peritali

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-229