Parte PRIMALibro IIITitolo IICapo VI

Art. 226

Conferimento dell'incarico

In vigore dal 24 ott 1989
1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli , lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: "consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazione peritali". 2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-226

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo