Parte PRIMALibro IITitolo IV

Art. 147

Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell'interprete

In vigore dal 24 ott 1989
Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell'interprete 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta. 2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-147

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