Parte PRIMA›Libro II›Titolo IV
Art. 145
Ricusazione e astensione dell'interprete
In vigore dal 24 ott 1989
1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell', dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.
2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.
3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.
4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-145