Parte PRIMALibro IITitolo III

Art. 135

Redazione del verbale

In vigore dal 30 dic 2022
1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. 2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-135

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