Parte PRIMA›Libro II›Titolo III
Art. 135
162 / 905Redazione del verbale
In vigore dal 30 dic 2022
1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.
2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-135