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Art. 131
Poteri coercitivi del giudice
In vigore dal 24 ott 1989
1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-131