Parte PRIMA›Libro II›Titolo I
Art. 115
Violazione del divieto di pubblicazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-115