Parte PRIMA›Libro II›Titolo I
Art. 113
Ricostituzione di atti
In vigore dal 24 ott 1989
1. Se non è possibile provvedere a norma dell', il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso deve essere ricostituito.
2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta.
3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447#art-113