CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo VIII

Art. 814

Diritti degli arbitri.

In vigore dal 2 mar 2006
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro. Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell', secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti. L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell', quarto comma. Si applica l', quarto comma.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-814

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