CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIII
Art. 814
1006 / 1056Diritti degli arbitri.
In vigore dal 2 mar 2006
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell', secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell', quarto comma. Si applica l', quarto comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-814