Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VIIIArt. 812Incapacità di essere arbitro.In vigore dal 2 mar 2006Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoNon può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-812