CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VI
Art. 793
Convocazione dei creditori.
In vigore dal 21 apr 1942
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-793