CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VI
Art. 793
985 / 1056Convocazione dei creditori.
In vigore dal 21 apr 1942
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-793