CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VI
Art. 794
Provvedimenti del giudice.
In vigore dal 21 apr 1942
All'udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli e seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-794