CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo III›Sez. Sezione ((IV))
Art. 696 bis
Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.
In vigore dal 20 feb 2026
L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell', ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo . Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.
Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale di cui al secondo comma o della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza..
Il procedimento è definito con il decreto di cui al terzo comma o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario..
Note all'articolo
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 21 dicembre 2023, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2023, n. 52), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 696-bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile nella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformita' dell'ordinamento giuridico»".
Il D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata depositata la consulenza tecnica di ufficio o, nel caso previsto dall'articolo 696-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, non e' stato depositato il processo verbale della conciliazione".
La disposizione permette di nominare un consulente tecnico per quantificare e verificare crediti derivanti da violazioni contrattuali o da fatti illeciti. Prima di depositare la propria relazione, il consulente ha il compito di tentare la conciliazione tra le parti. In caso di accordo, viene redatto un verbale esente da imposta di registro al quale il giudice attribuisce valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca. Se l'accordo non viene raggiunto, la relazione tecnica può essere acquisita nella successiva causa di merito. Il procedimento resta sospeso per la durata delle operazioni di consulenza, comunque per non oltre sei mesi, e si chiude con il deposito della perizia o con il decreto del giudice, che poi liquida il compenso all'esperto.
Perché esiste questa norma
La norma consente alle parti di richiedere una consulenza tecnica prima di iniziare una causa vera e propria, favorendo l'accertamento dei crediti e la conciliazione bonaria della lite.
A chi si applica
Si applica a chiunque intenda accertare o quantificare un credito derivante da un contratto non rispettato o da un fatto illecito prima di iniziare una causa di merito, nonché ai relativi debitori e consulenti tecnici nominati.
Esempio pratico
Un proprietario di casa rileva gravi difetti nei lavori di ristrutturazione eseguiti da un'impresa e chiede al giudice la nomina preventiva di un tecnico per quantificare i danni. L'esperto accerta il problema e riesce a far trovare un accordo economico tra le parti prima del deposito della relazione. Tale accordo viene formalizzato in un verbale che il giudice rende immediatamente esecutivo.
Adempimenti e conseguenze
Il consulente tecnico ha l'obbligo di tentare la conciliazione delle parti prima di depositare la propria relazione; in caso di accordo deve essere formato il processo verbale. Il procedimento subisce una sospensione temporanea (fino a un massimo di sei mesi) durante le operazioni peritali.
Cosa è cambiato
La norma è stata incisa dalla pronuncia T-230222, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 696-bis. Successivamente, il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 ha inserito due nuovi commi dopo il sesto comma e ha modificato il settimo e l'ottavo comma.
Domande frequenti
Cosa succede se le parti trovano un accordo davanti al consulente?Viene redatto un processo verbale di conciliazione, esente dall'imposta di registro, a cui il giudice conferisce valore di titolo esecutivo (utile per espropriazione, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca).
Cosa accade se il tentativo di conciliazione fallisce?Ciascuna delle parti può chiedere che la relazione tecnica depositata dal consulente sia acquisita e utilizzata agli atti della successiva causa di merito.
Quanto può durare la sospensione del procedimento durante la consulenza?Il procedimento è sospeso a partire dal conferimento dell'incarico o dal giuramento del consulente fino al deposito del verbale o della consulenza, e comunque per un periodo massimo di sei mesi.