CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo IICapo V-BIS

Art. 736 bis

Abrogato

Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.

In vigore dal 28 feb 2023
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-736-bis

In sintesi

L'articolo 736-bis del Codice di Procedura Civile riguardava i provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. La disposizione non è più in vigore nell'ordinamento. Il suo testo è stato espressamente abrogato dalla riforma legislativa.

Perché esiste questa norma

La norma disciplinava originariamente i provvedimenti per l'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari prima di essere abrogata.

A chi si applica

La norma non è più applicabile in quanto formalmente abrogata.

Esempio pratico

Non è possibile fare un esempio di applicazione attuale poiché la disposizione è stata cancellata e non produce più effetti.

Cosa è cambiato

L'articolo 736-bis è stato abrogato dall'art. 3, comma 49, lettera a) del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Domande frequenti

L'articolo 736-bis del Codice di Procedura Civile è ancora in vigore?No, l'articolo è stato formalmente abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Di cosa trattava questo articolo prima dell'abrogazione?Disciplinava i provvedimenti relativi all'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari.
Quale provvedimento ha modificato il decreto di abrogazione?Il decreto legislativo di abrogazione è stato modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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