CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo III

Art. 669 terdecies

Reclamo contro i provvedimenti cautelari.

In vigore dal 11 set 2005
Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. 113a Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il guidice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'Appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'Appello più vicina. Il procedimento è disciplinato dagli . Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice. 113a Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.

Note all'articolo

  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
  • La Corte Costituzionale con sentenza 20-23 giugno 1994, n. 253 (in G.U. 1a s.s. 29/6/1994, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto, anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare".
  • La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti." Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."
  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-669-terdecies

In sintesi

La disposizione consente di proporre reclamo contro l'ordinanza che concede o nega una misura cautelare entro il termine perentorio di quindici giorni. Il reclamo contro la decisione del giudice singolo del tribunale si presenta al collegio (senza il giudice che ha deciso), mentre se emesso dalla Corte d'Appello va a un'altra sezione o alla Corte più vicina. Nel procedimento si possono dedurre motivi e circostanze sopravvenute, e il tribunale può assumere informazioni e nuovi documenti. Il collegio decide entro venti giorni con ordinanza non impugnabile che conferma, modifica o revoca la misura, la quale di norma non viene sospesa salvo grave danno per motivi sopravvenuti.

Perché esiste questa norma

La norma introduce un mezzo di impugnazione per consentire alle parti di far riesaminare a un organo collegiale l'ordinanza che ha concesso o negato una misura cautelare.

A chi si applica

Si applica alle parti del procedimento cautelare destinatarie dell'ordinanza di concessione o rigetto della misura, nonché ai giudici competenti a decidere sul reclamo.

Esempio pratico

Una parte vede respinta la propria richiesta cautelare da un giudice singolo del tribunale. Entro quindici giorni dalla comunicazione, presenta reclamo al collegio dello stesso tribunale, chiedendo il riesame del provvedimento e depositando nuovi documenti a supporto.

Adempimenti e conseguenze

Proposizione del reclamo entro il termine perentorio di 15 giorni; decisione del collegio entro 20 giorni dal deposito del ricorso; eventuale prestazione di congrua cauzione in caso di sospensione dell'esecuzione.

Cosa è cambiato

La disposizione è stata oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 775/1994, ed è stata successivamente modificata dal Decreto Legge n. 571/1994 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 673/1994) e dal Decreto Legislativo n. 51/1998, che ne ha modificato il secondo comma.

Domande frequenti

Entro quale termine deve essere proposto il reclamo cautelare?Deve essere proposto nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione, se anteriore.
La proposizione del reclamo sospende automaticamente l'esecuzione del provvedimento cautelare?No, il reclamo non sospende l'esecuzione, ma il presidente può disporne la sospensione (anche con cauzione) se per motivi sopravvenuti il provvedimento arreca un grave danno.
Il giudice che ha emesso il provvedimento può far parte del collegio che decide il reclamo?No, il testo stabilisce espressamente che del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo