CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IVSez. IV

Art. 594

Assegnazione delle rendite.

In vigore dal 21 apr 1942
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli e seguenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-594

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