CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. IV
Art. 595
Cessazione dell'amministrazione giudiziaria.
In vigore dal 21 apr 1942
In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d'acquisto a norma degli e seguenti.
L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all', tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-595