CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo IV›Sez. IV
Art. 594
744 / 1056Assegnazione delle rendite.
In vigore dal 21 apr 1942
Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli e seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-594