In sintesi
Ai procedimenti sull'amministrazione di sostegno si applicano, se compatibili, le norme della relativa sezione. Se viene emesso un decreto dal giudice tutelare, è possibile proporre reclamo davanti al tribunale. Contro il decreto collegiale del tribunale è invece consentito presentare ricorso per cassazione.
Perché esiste questa norma
La norma definisce le regole procedurali applicabili ai procedimenti di amministrazione di sostegno e individua i mezzi di impugnazione contro i provvedimenti del giudice tutelare e del tribunale.
A chi si applica
Si applica a chiunque sia coinvolto in un procedimento in materia di amministrazione di sostegno e intenda contestare i provvedimenti del giudice tutelare o del tribunale.
Esempio pratico
Un soggetto interessato riceve un decreto sfavorevole da parte del giudice tutelare nell'ambito di un'amministrazione di sostegno. Per contestare la decisione, propone reclamo davanti al tribunale. Se anche il successivo decreto del tribunale collegiale non lo soddisfa, può presentare ricorso per cassazione.
Cosa è cambiato
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lettera a) ha modificato i termini di efficacia originariamente previsti dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
Domande frequenti
Quali norme regolano i procedimenti di amministrazione di sostegno?Si applicano le disposizioni della sezione a cui appartiene l'articolo, purché siano compatibili.
Cosa si può fare contro un decreto emesso dal giudice tutelare?Contro il decreto del giudice tutelare è possibile proporre reclamo al tribunale.
È possibile impugnare il decreto collegiale del tribunale?Sì, contro il decreto emesso dal tribunale in composizione collegiale è ammesso il ricorso per cassazione.
Termini chiave
amministrazione di sostegnogiudice tutelaredecretoreclamotribunale in composizione collegialericorso per cassazione Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.