CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDO

Art. 473 bis.58

Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.

In vigore dal 1 gen 2023
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione. Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'. Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-473-bis-58

In sintesi

Ai procedimenti sull'amministrazione di sostegno si applicano, se compatibili, le norme della relativa sezione. Se viene emesso un decreto dal giudice tutelare, è possibile proporre reclamo davanti al tribunale. Contro il decreto collegiale del tribunale è invece consentito presentare ricorso per cassazione.

Perché esiste questa norma

La norma definisce le regole procedurali applicabili ai procedimenti di amministrazione di sostegno e individua i mezzi di impugnazione contro i provvedimenti del giudice tutelare e del tribunale.

A chi si applica

Si applica a chiunque sia coinvolto in un procedimento in materia di amministrazione di sostegno e intenda contestare i provvedimenti del giudice tutelare o del tribunale.

Esempio pratico

Un soggetto interessato riceve un decreto sfavorevole da parte del giudice tutelare nell'ambito di un'amministrazione di sostegno. Per contestare la decisione, propone reclamo davanti al tribunale. Se anche il successivo decreto del tribunale collegiale non lo soddisfa, può presentare ricorso per cassazione.

Cosa è cambiato

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lettera a) ha modificato i termini di efficacia originariamente previsti dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Domande frequenti

Quali norme regolano i procedimenti di amministrazione di sostegno?Si applicano le disposizioni della sezione a cui appartiene l'articolo, purché siano compatibili.
Cosa si può fare contro un decreto emesso dal giudice tutelare?Contro il decreto del giudice tutelare è possibile proporre reclamo al tribunale.
È possibile impugnare il decreto collegiale del tribunale?Sì, contro il decreto emesso dal tribunale in composizione collegiale è ammesso il ricorso per cassazione.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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