CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO
Art. 473 bis.58
231 / 1056Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno.
In vigore dal 1 gen 2023
Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.
Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'.
Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
- Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-473-bis-58