CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOSez. I

Art. 473 bis.18

Dovere di leale collaborazione

In vigore dal 1 gen 2023
Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell', nonché ai sensi del primo comma dell' e dell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-473-bis-18

In sintesi

L'articolo stabilisce che ciascuna parte deve dichiarare fedelmente le proprie condizioni economiche. Se una parte fornisce informazioni non corrette oppure omette o presenta documenti incompleti sul proprio patrimonio, il giudice può trarne conseguenze sul piano probatorio e processuale. Tale condotta può infatti essere valutata sia per la decisione della causa, sia ai fini della condanna alle spese o per responsabilità processuale.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la correttezza e la trasparenza delle parti processuali riguardo alla propria situazione patrimoniale, punendo comportamenti poco collaborativi o ingannevoli.

A chi si applica

Si applica a tutte le parti del processo chiamate a dichiarare o documentare le proprie condizioni economiche.

Esempio pratico

Durante una causa, una delle parti deposita dichiarazioni dei redditi parziali o nasconde entrate economiche effettive per apparire meno facoltosa. Il giudice valuta questo comportamento scorretto sia nella decisione sui fatti sia nell'addebito delle spese di giudizio.

Adempimenti e conseguenze

La parte ha l'onere di fornire informazioni e documenti completi ed esatti sulle proprie condizioni economiche; in caso contrario, la condotta è valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 116, del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96.

Cosa è cambiato

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lett. a) ha modificato l'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, incidendo sul quadro applicativo della disciplina.

Domande frequenti

Cosa succede se fornisco documenti incompleti sulla mia situazione economica?Il giudice può valutare negativamente questo comportamento sia ai fini della prova e della decisione, sia per l'applicazione delle conseguenze previste per le spese di giudizio e la responsabilità processuale.
La norma punisce anche le informazioni semplicemente inesatte oltre a quelle omesse?Sì, la disposizione considera espressamente sia le informazioni o i documenti inesatti, sia quelli incompleti forniti dalla parte in ordine alle proprie condizioni economiche.
A quali norme rimanda la valutazione del giudice?La condotta della parte è valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, nonché del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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