In sintesi
L'articolo stabilisce che ciascuna parte deve dichiarare fedelmente le proprie condizioni economiche. Se una parte fornisce informazioni non corrette oppure omette o presenta documenti incompleti sul proprio patrimonio, il giudice può trarne conseguenze sul piano probatorio e processuale. Tale condotta può infatti essere valutata sia per la decisione della causa, sia ai fini della condanna alle spese o per responsabilità processuale.
Perché esiste questa norma
La norma mira a garantire la correttezza e la trasparenza delle parti processuali riguardo alla propria situazione patrimoniale, punendo comportamenti poco collaborativi o ingannevoli.
A chi si applica
Si applica a tutte le parti del processo chiamate a dichiarare o documentare le proprie condizioni economiche.
Esempio pratico
Durante una causa, una delle parti deposita dichiarazioni dei redditi parziali o nasconde entrate economiche effettive per apparire meno facoltosa. Il giudice valuta questo comportamento scorretto sia nella decisione sui fatti sia nell'addebito delle spese di giudizio.
Adempimenti e conseguenze
La parte ha l'onere di fornire informazioni e documenti completi ed esatti sulle proprie condizioni economiche; in caso contrario, la condotta è valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'art. 116, del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96.
Cosa è cambiato
La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 380, lett. a) ha modificato l'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, incidendo sul quadro applicativo della disciplina.
Domande frequenti
Cosa succede se fornisco documenti incompleti sulla mia situazione economica?Il giudice può valutare negativamente questo comportamento sia ai fini della prova e della decisione, sia per l'applicazione delle conseguenze previste per le spese di giudizio e la responsabilità processuale.
La norma punisce anche le informazioni semplicemente inesatte oltre a quelle omesse?Sì, la disposizione considera espressamente sia le informazioni o i documenti inesatti, sia quelli incompleti forniti dalla parte in ordine alle proprie condizioni economiche.
A quali norme rimanda la valutazione del giudice?La condotta della parte è valutabile ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, nonché del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.