In sintesi
La parte che agisce deposita il ricorso con i relativi documenti presso il giudice competente. Il presidente del tribunale, entro tre giorni, nomina il giudice relatore, fissa la data dell'udienza di prima comparizione (che deve tenersi entro novanta giorni dal deposito) e stabilisce il termine entro cui il convenuto deve costituirsi. Nel provvedimento il presidente inserisce specifici avvertimenti sui diritti di difesa, sulle decadenze in caso di ritardo, sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e di ricorrere alla mediazione familiare. Il ricorrente deve quindi notificare ricorso e decreto al convenuto rispettando i termini a difesa previsti dalla legge, che sono prolungati se la notifica deve avvenire all'estero.
Perché esiste questa norma
La norma disciplina la fase iniziale del procedimento per assicurare tempi rapidi e certi nella fissazione dell'udienza, garantendo al contempo il pieno diritto di difesa del convenuto e l'adeguata informativa processuale.
A chi si applica
Si applica all'attore ricorrente, al convenuto, al presidente del tribunale, al giudice relatore delegato, alla cancelleria e al pubblico ministero coinvolti nel procedimento.
Esempio pratico
Un soggetto deposita un ricorso in tribunale con i relativi documenti; entro tre giorni il presidente fissa l'udienza a sessanta giorni dal deposito e ordina all'attore di notificare gli atti alla controparte almeno sessanta giorni liberi prima dell'udienza stessa, avvisando quest'ultima della necessità di un avvocato e del termine per costituirsi.
Adempimenti e conseguenze
L'attore ha l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto al convenuto garantendo un termine non inferiore a sessanta giorni liberi prima dell'udienza (novanta se all'estero). Il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, pena l'incorrenza nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167; la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria.
Cosa è cambiato
La legge n. 197 del 2022 è intervenuta modificando la disciplina transitoria del decreto legislativo n. 149 del 2022. Successivamente, il decreto legislativo n. 164 del 2024 ha modificato il secondo comma dell'articolo e ha introdotto un nuovo comma dopo il sesto.
Domande frequenti
Entro quanto tempo dal deposito del ricorso deve tenersi l'udienza?Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni, termine che sale a centoventi giorni se la notificazione deve essere effettuata all'estero.
Cosa succede se il convenuto è una persona con disabilità psichica o legalmente incapace?In questo caso il presidente nomina un curatore speciale a tutela della persona.
È possibile ridurre i termini processuali previsti dall'articolo?Sì, se sussistono motivate ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare i termini previsti fino alla metà.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.