CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOSez. I

Art. 473 bis.14

Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

In vigore dal 26 nov 2024
Il ricorso è depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è persona con disabilità psichica o legalmente incapace. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni. Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli , che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto è inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria. Il termine di cui al terzo comma è elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma è elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero. Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall'.17.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-473-bis-14

In sintesi

La parte che agisce deposita il ricorso con i relativi documenti presso il giudice competente. Il presidente del tribunale, entro tre giorni, nomina il giudice relatore, fissa la data dell'udienza di prima comparizione (che deve tenersi entro novanta giorni dal deposito) e stabilisce il termine entro cui il convenuto deve costituirsi. Nel provvedimento il presidente inserisce specifici avvertimenti sui diritti di difesa, sulle decadenze in caso di ritardo, sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e di ricorrere alla mediazione familiare. Il ricorrente deve quindi notificare ricorso e decreto al convenuto rispettando i termini a difesa previsti dalla legge, che sono prolungati se la notifica deve avvenire all'estero.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la fase iniziale del procedimento per assicurare tempi rapidi e certi nella fissazione dell'udienza, garantendo al contempo il pieno diritto di difesa del convenuto e l'adeguata informativa processuale.

A chi si applica

Si applica all'attore ricorrente, al convenuto, al presidente del tribunale, al giudice relatore delegato, alla cancelleria e al pubblico ministero coinvolti nel procedimento.

Esempio pratico

Un soggetto deposita un ricorso in tribunale con i relativi documenti; entro tre giorni il presidente fissa l'udienza a sessanta giorni dal deposito e ordina all'attore di notificare gli atti alla controparte almeno sessanta giorni liberi prima dell'udienza stessa, avvisando quest'ultima della necessità di un avvocato e del termine per costituirsi.

Adempimenti e conseguenze

L'attore ha l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto al convenuto garantendo un termine non inferiore a sessanta giorni liberi prima dell'udienza (novanta se all'estero). Il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, pena l'incorrenza nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167; la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria.

Cosa è cambiato

La legge n. 197 del 2022 è intervenuta modificando la disciplina transitoria del decreto legislativo n. 149 del 2022. Successivamente, il decreto legislativo n. 164 del 2024 ha modificato il secondo comma dell'articolo e ha introdotto un nuovo comma dopo il sesto.

Domande frequenti

Entro quanto tempo dal deposito del ricorso deve tenersi l'udienza?Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni, termine che sale a centoventi giorni se la notificazione deve essere effettuata all'estero.
Cosa succede se il convenuto è una persona con disabilità psichica o legalmente incapace?In questo caso il presidente nomina un curatore speciale a tutela della persona.
È possibile ridurre i termini processuali previsti dall'articolo?Sì, se sussistono motivate ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare i termini previsti fino alla metà.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo