CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo II›Sez. I
Art. 175
Direzione del procedimento.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento.
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-175