Art. 175 · Direzione del procedimento.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo IISez. I

Art. 175

273 / 1056

Direzione del procedimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali. Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-175