CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo ISez. II

Art. 174

Immutabilità del giudice istruttore.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio. Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-174

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