CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 174
272 / 1056Immutabilità del giudice istruttore.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice designato è investito di tutta l'istruzione della causa e della relazione al collegio.
Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento dei singoli atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-174