Parte III›Titolo II›Capo III
Art. 157
Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
In vigore dal 19 set 2018
1. Nell'ambito dei poteri di cui all' del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-157