Parte IIITitolo ICapo II

Art. 152

Autorità giudiziaria ordinaria

In vigore dal 19 set 2018
1. Tutte le controversie che riguardano le materie oggetto dei ricorsi giurisdizionali di cui agli del Regolamento e quelli comunque riguardanti l'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell' del medesimo regolamento, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria. 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-152

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