Art. 157 · Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
Parte IIITitolo IICapo III

Art. 157

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Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti

In vigore dal 19 set 2018
1. Nell'ambito dei poteri di cui all' del Regolamento, e per l'espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-157