Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo II
Art. 645
Frode in emigrazione
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-645