Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo II
Art. 641
Insolvenza fraudolenta
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-641