Art. 645 · Frode in emigrazione
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TREDICESIMOCapo II

Art. 645

874 / 987

Frode in emigrazione

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-645