Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TREDICESIMO›Capo I
Art. 639 ter
Circostanze attenuanti
In vigore dal 17 lug 2024
Le pene comminate per i delitti di cui agli , terzo comma, 635-ter, 635-quater.1 e 635-quinquies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi.
Non si applica il divieto di cui all', quarto comma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-639-ter