Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 3a
Art. 612 quater
Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale
In vigore dal 10 ott 2025
Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-612-quater