Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUINTO
Art. 421 bis
Pubblica intimidazione con uso di armi
In vigore dal 15 nov 2023
Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-421-bis