Codice PenaleLibro SECONDO

Art. 452 duodecies

Ripristino dello stato dei luoghi

In vigore dal 29 mag 2015
Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all' del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.
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