Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 322 quater
Riparazione pecuniaria
In vigore dal 31 gen 2019
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli , è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-322-quater