Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 322 quater

Riparazione pecuniaria

In vigore dal 31 gen 2019
Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli , è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-322-quater

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