Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo III
Art. 452
Delitti colposi contro la salute pubblica
In vigore dal 5 ott 1944
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli è punito:
1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;
2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3° con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l' stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-452