Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo III
Art. 451
Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-451