Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SESTO›Capo III
Art. 450
Delitti colposi di pericolo
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-450