Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo III
Art. 294
Attentati contro i diritti politici del cittadino
In vigore dal 10 ott 2025
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-294