Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo II
Art. 290
Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
In vigore dal 28 mar 2006
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-290