Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo IV

Art. 296

Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-296

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