Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 274

Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale

In vigore dal 11 lug 1985
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire mille a diecimila. La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985, n. 161) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87 l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-274

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