Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo I

Art. 271

Associazioni antinazionali

In vigore dal 19 lug 2001
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n. 243 (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2001, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-271

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